Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

Attestazioni O.I.V.

In fase di verifica e aggiornamento

Verifica contenuto sito istituzionale (30 giugno 2023) – Delibera ANAC n. 203/2023

  • Obbligo non applicabile alle Aziende Speciali (cod. IPA non presente)

NOTE:

Il documento di attestazione dell’OIV, o di strutture analoghe, sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione e la relativa griglia di attestazione, di cui alla delibera CiVIT n. 71/2013, devono essere pubblicati nel sito istituzionale, in formato aperto (per la griglia di attestazione utilizzare il formato .ODS  e per il documento di attestazione utilizzare il formato .ODT, disponibili sul sito web della Commissione), entro il 30 settembre 2013.

La pubblicazione deve essere effettuata all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”.

Obbligo non applicabile alle Aziende Speciali

Obbligo non applicabile alle Aziende Speciali

Obbligo non applicabile alle Aziende Speciali

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe: non presenti.

Ultima modifica: 17 Febbraio 2024, 15:13