Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell’Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell’Azienda Sociale che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono n. 3.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dell’Azienda Sociale a scrutinio palese, su proposta espressa dai Comuni appartenenti al distretto.
Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla legge per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali e che non abbiano cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 39/13.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rinominati, sino ad un massimo di due mandati consecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta, al proprio interno, il Presidente (rappresentante istituzionale dell’Azienda Sociale) e il Vice Presidente.